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231 1  COVID19_DL 17 marzo 2020, n. 18

 Prime implicazioni dell’entrata in vigore del DL 17 marzo 2020, n. 18 (Cd.   “Decreto Cura Italia”)

  E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 il D.L. 17 marzo 2020, n. 18. 

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si segnala in particolare:
Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) …
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Art. 103, comma 2 - IMPLICAZIONI PER LE IMPRESE ISCRITTE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI:
LE AUTORIZZAZIONI IN SCADENZA TRA IL 31 GENNAIO ED IL 15 APRILE CONSERVANO LA LORO VALIDITÀ SINO AL 15 GIUGNO.

Art. 113 (Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti) …
d) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

Art. 113 comma 1 lettera d - IMPLICAZIONI PER LE IMPRESE ISCRITTE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI:
LA SCADENZA DEL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO È PROROGATA AL 30 GIUGNO 2020

Il Comitato nazionale dell’Albo sta predisponendo norme attuative specifiche delle quali verrà data tempestivamente comunicazione sul sito web www.albonazionalegestoriambientali.it

All’art. 113 è riportata la proroga, al 30/06/2020,
- del (MUD);
- della comunicazione annuale pile e accumulatori immessi sul mercato e la trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli
- della comunicazione al Centro di Coordinamento RAEE
- del versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali

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albo3 rid sfu ALBO GESTORI AMBIENTALI

Facciamo il punto sulle verifiche ed esito dei primi esami del Responsabile Tecnico dell'Albo Gestori Ambientali.

Mi occupo di ambiente da oltre 25 anni e ho avuto la fortuna (se così si può dire) di seguire l'iter e l'evoluzione della maggior parte delle norme in materia ambientale, a partire dal DPR 915/82 fino ad oggi. Cerco sempre di mantenere una sana neutralità e di non lasciarmi trasportare da... sentimentalismi del momento.

Ciò premesso mi accingo a fare un piccolo strappo alla regola commentando la tabella che propongo di seguito, aggiornata per quanto mi riuscirà, che riporta la sede, il numero di partecipanti e l'esito degli esami, suddivisi per specialità, che derivano dalla nuova formulazione delle veriche previste e introdotte dall'art. 13 comma 1 del D.M. 120/2014 e art.2 della Delibera del Comitato Nazionale Albo n.6/2017 e che hanno come finalità l'ottenimento della qualifica di Responsabile Tecnico dell'Albo Gestori Ambientali.

 
Sezione Iscitti Promossi % Catt.e 1-4-5 Cat. 8 Cat. 9 Cat. 10
Venezia 140 31 22,14 22 1 7 1
Napoli 253 18 7,11 11 3 1 3
Cagliari 83 7 8,43 2 3 2
Milano 149 33 22,15 15 12 2 4
Palermo 95 5 5,26 2  - 1 2
Roma
94 19 21,21 12  4 2  1
Torino 59 10 16,95 7 2 1
Catanzaro
76 10 13,16 4 1 3 2
Milano
110 29 26,36 9 10 6 4
Genova 47 17 36,17 13 2  - 2
Firenze
88 11 12,5 9 1 1  -
Potenza 91 17 18,68 10 2 3 2
Palermo 102 15 14,71 9 3 1 2
Roma 100 27 27,00 14 5 6 2
Ancona
57 13 22,81 9 2 1 1
Cagliari
75 15 20,00 8 3 2 2
L'Aquila
70 13 18,57 6 3 3 1
Torino 92 31 33,70 18 6 7
Bolzano
25 7 28,00 6  - 1
Venezia 82 17 20,73 10 4 2 1
Bologna 108 27 25 17 4 1 4
Catanzaro 117 23 19,66 17 1 3 1
Bari 129 17 13,18 13 1 1 2
Perugia 51 7 13,7 5 2  -
Napoli 188 31 16,5 14 8 5 4
Trieste 39 9 23,1 4 3 1 1
Aosta 36 5 13,9 1 2 2
Trento 52 15 28,8 8 2 1 4
Milano 118 26 22 12 8 5 1
Palerno 91 17 18,7 10 2 4 1
Cagliari 56 10 17,9 5 2 1 2
Roma 110 28 25,5 17 7 3 1
Napoli 140 23 16,4 11 5 1 6
Milano 111 30 27 15 4 4 7
Campobasso 63 14 22,2 10 1 2 1
Genova 54 13 24,1 8 3 2
Bolzano 37 12 32,4 7 1 2 2
Bologna 99 18 18,2 10 4 3 1
Torino 44 15 34,1 10 1 3 1
Bari 214 37 17,3 22 7 3 5
Milano 122 29 23,8 10 9 6 4
Venezia 100 23 23 8 8 3 4
Firenze 159 30 18,9 17 8 5 -
Napoli 167 42 25,1 22 6 5 9
Milano 108 33 30,6 13 13 1 6
Firenze 97 36 37,1 17 11 2 6
Torino 60 14 23,3 11 2 1 -
Venezia 76 30 39,5 17 8 3 2
Roma 94 17 20,2 10 3 3 1
Bari 106 23 21,7 8 7 2 6
Bologna 58 12 20,7 7 4
Trieste 21 2 9,52 1 1

Nota: nel tempo i dati potrebbero subire piccole variazioni dovute, ad sempio, ai ricorsi o ai ritiri

Non entrerò nel merito della bontà o meno di questa ennesima novità legislativa, che riguarda anche me in quanto sono da oltre 15 anni Responsabile Tecnico di imprese iscritte all'Albo , ma cercherò di porre l'attenzione su alcuni punti.

Il primo dato che salta subito all'occhio è la percentuale degli iscritti alle verifiche che hanno superato gli esami .. direi molto bassa. Mi impressiona il dato di Palermo che non raggiunge il 6%. E' difficile stabilire con precisione come interpretare la distribuzione di tali risultati in quanto non è dato sapere ufficialmente, a livello geografico, da dove provengano gli iscritti nelle sessioni che si svolgono a livello regionale. Da fonti certe ho saputo che il comportamento delle Commissioni d'esame è esemplare e che i controlli durante lo svolgimento delle verifiche sono molto efficaci e questo è sicuramente un bene.

La selezione è fortissima, ci può stare, però non mi pare verosimile che 85% delle persone che partecipano alle verifiche siano diventate tutte insieme ignoranti (in materia) quindi, con una certa evidenza, è probabile che saranno necessari degli aggiustamenti sulle materie proposte, magari tentando di centrare meglio i temi dei quiz d'esame in modo che siano maggiormente attinenti alle reali conoscenze che deve dimostrare di avere il Responsabile Tecnico.

Per come è attualmente strutturata l'architettura della verifica, basata su una serie di quiz il cui contenuto spazia su temi estremamente vasti, è molto difficile superare il test frequentando soltanto corsi generici improntati su tematiche ambientali (anche se questo è sempre e indubbiamente utile a rendere più profonde le proprie conoscenze).

Ai nostri Clienti diamo quindi delle indicazioni di massima su come provare ad affrontare la verifica e cerchiamo di sottolineare che occorre sicuramente una profonda applicazione.

Personalmente ho voluto sostenere e ho superato una delle prove d'esame. In questo modo ho potuto verificare la difficoltà della verifica (che è reale).

Al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni avevo incarichi per diverse categorie... e classi,  egoisticamente avrei potuto attendere, però ero curioso di mettermi alla prova. Ora sono certo che inevitabilmente qualcosa dovrà essere perfezionato.

Attenzione però, qui non tratta di un gioco ma di opportunità di lavoro, e non credo che ci saranno stravolgimenti nell'attuale sistema di verifica da qui ai prossimi mesi. Occorre quindi avere in mente alcuni contesti che mi accingo a elencare e che consentono alle imprese di comprendere le principali  criticità di questo sistema.

Alcune di queste potrebbero obbligare a dovere affrontare con urgenza le nuove verifiche:

- imprese che prevedono di implementare i quantitativi di rifiuti gestiti nell'anno (il Responsabile Tecnico che oggi possiede i requisiti per una determinata classe, "F" ad esempio, non è detto che li possa dimostrare anche per una "E" ecc.) ;

- cambio di RT in corsa (le cause possono essere diverse);

- imprese iscritte all'Albo con classi alte (classi "A" e "B" ma anche "C") sono molto a rischio (attenzione perchè se non si sono fatte le opportune considerazioni per tempo, non sarà facile reperire sul "mercato" consulenti esterni in possesso di tali requisiti);

- valutare bene se sia opportuno affiancare con le nuove modalità il Responsabile Tecnico al momento incaricato  (l'acquisizione di esperienza diventa fondamentale).

Si aprono certamente degli strani scenari e non tutte le imprese forse ne hanno ancora percepito la portata e quali saranno le reali ricadute di tutto questo. 

Approfondimenti:

Circolare n. 148 dell'11 luglio 2018 di aggiornamento Quiz.

Sono disponibili i set completi dei quiz delle verifiche per l'idoneità dei responsabili tecnici previste dall'articolo 13 comma 1 del D.M. 120/2014, suddivisi nei moduli di cui all'allegato C della Delibera del Comitato Nazionale n.6 del 30/05/2017 e aggiornati alla Circolare n.148 dell'11 luglio 2018: 

- Modulo Obbligatorio per tutte le categorie
- Modulo Specialistico. Raccolta e trasporto rifiuti per le categorie 1 - 4 - 5
- Modulo Specialistico. Categoria 8 - intermediazione e commercio rifiuti
- Modulo Specialistico. Categoria 9 - bonifica di siti
- Modulo Specialistico. Categoria 10 - attività di bonifica di beni contenenti amianto
- Circolare n. 143 del 29 gennaio 2018 di modifica dei quiz riguardanti le verifiche di idoneità del responsabile tecnico

- Chiarimenti sui requisiti del responsabile tecnico - Circolare dell’Albo n. 59 del 12 gennaio 2018 

- Albo Gestori Ambientali - Responsabile Tecnico (D.M. 120/2014; Delibera del Comitato Nazionale n.6/2017)

- Albo Gestori Ambientali - Verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico (art. 13 comma 1 D.M. 120/2014; art.2 Delibera del Comitato Nazionale n.6/2017)

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Per le persone che ricoprono l'incarico possiamo finalmente segnalare una Assicurazione specifica dedicata al Respondabile Tecnico dell'Albo Gestori Ambientali.

sistri1 SISTRI 2018 - Si chiude definitivamente.

SISTRI, facciamo il punto.

Il Sistri come lo conosciamo oggi chiude definitivamente i battenti entro fine anno. 

Con la pubblicazione del DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135 (che dovrà essere convertito) viene confermato che dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

Fino alla definizione e alla piena operativita' di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui agli articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 garantiscono la tracciabilita' dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205. Restano quindi operativi i registri cartacei di carico e scarico e i Formulari (FIR). 

Dovrebbe successivamente nascere un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti più efficace, più semplice e meno costoso. 

In realtà si è ancora in una fase embrionale di progetto, che sta vedendo interessate anche le principali associazioni datoriali e di categoria. 

Si parla principalmente di digitalizzazione di registri e FIR anche se per il momento nulla è trapelato sulle modalità e sui tempi. 

Molte sono le perplessità circa la gestione del post-SISTRI che, si spera, vengano dipanate al più presto. 

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albo3Albo Gestori Ambientali - Nuova sotto categoria 4/bis.

Nuova categoria Albo per le attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi.

Pubblicata la Deliberazione n. 2 del 24 aprile 2018 che recita: Modalità Semplificate per la Raccolta e Trasporto di Rifiuti costituiti da Metalli Ferrosi e/o Non Ferrosi – Iscrizione: Modalità e Requisiti – Individuazione Nuova Sottocategoria 4-bis

Tale sottocategoria, la  4-bis è dedicata alle micro imprese del settore del commercio di metalli ferrosi e non ferrosi e NON consente la contemporanea iscrizione con altre categorie Albo.

Per l'iscrizione saranno necessari i seguenti requisiti:
- iscrizione al Registro delle Imprese o al Repertorio Economico Amministrativo (classe ATECO 46.77.10)

- Requisiti di cui all’articolo 10, comma 2 (lettere a), b), c), d), e), f), g) e i) del D.M. n. 120/2014

- disponibilità di massimo due veicoli, immatricolati ad uso proprio, la cui portata utile non superi complessivamente 3,5 tonnellate

- quantitativo annuo gestito non può essere superiore a 400 tonnellate.

Non sono richiesti l’Idoneità Tecnica e la Capacità Finanziaria.

Viene fornita dalla possibilità di gestire le registrazioni del trasporto di tali rifiuti con la sola conservazione dei FIR per 5 anni, nel caso di utilizzo del nuovo "modello semplificato".

Come ulteriore agevolazione per  l'iscrizione alla sottocategoria sopra citata, l'Albo Gestori Ambientali non richiede la figura di un Responsabile Tecnico

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Per le persone che ricoprono l'incarico possiamo finalmente segnalare una Assicurazione specifica dedicata al Respondabile Tecnico dell'Albo Gestori Ambientali.

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